Atto costitutivo
Io Notaio Vicini Giovanni in Roma, addì 2002 febbraio............
La società italiana Maxillo Odontostomatologica
L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO HA PER OGGETTO:
L'INCREMENTO, LA DIFFUSIONE, LA QUALIFICAZIONE ODONTOSTOMATOLOGICA, NONCHE' LA PROMOZIONE DELLO STUDIO E DELLA RICERCA A DETTO SETTORE, CONGRESSI, INCONTRI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, ECM (EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA), LA CONSULENZA PRESSO ENTI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE POSSA, COMUNQUE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSARE LA BANCA MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGICA.
L'ASSOCIAZIONE HA LO SCOPO DI RENDERE NOTI AL PUBBLICO I SUOI PROGRESSI TECNICO-SCIENTIFICI NEL CAMPO DELL'ODONTOIATRIA E DELLA CHIRURGIA MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGICA E ALTRESI', HA LO SCOPO DI REPERIRE MEZZI FINANZIARI ED ATREZZATUYRE SCIENTIFICHE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA.
L'ASSOCIAZIONE POTRA' ADERIRE A FEDERAZIONI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA' ANALOGHE. L'ASSOCIAZIONE POTRA' FORNIRE LA PROPRIA COLLABORAZIONE AD ALTRI ENTI PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE CHE SI INQUADRINO NEI SUOI FINI. ESSA DOVRA' TUTTAVIA MANTENERE SEMPRE LA PIU' COMPLETA INDIPENDENZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO, DELLE AZIENDE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI CONTROLLO E DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PROPOSTO DAL PRESIDENTE ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ED IN PARTICOLARE:
A) DETERMINA L'AMMONTARE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE;
B) ESAMINA E DELIBERA SULLE DOMANDE DI AMMISSIONE, DI DIMISSIONI E DI ESCLUSIONE;
C) NOMINA I SOCI ONORARI SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE;
D) ADOTTA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
E) REDIGE ANNUALMENTE IL BILANCIO PREVENTIVO E NE DECIDE LE SINGOLE VOCI DI SPESA CHE ANDRANNO A DETERMINARE IL BILANCIO CONSUNTIVO; DOPO LA SUA APPROVAZIONE, VIENE SOTTOPOSTO AL VOTO DELL'ASSEMBLEA;
F) VIENE INFORMATO SU TUTTE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO L'ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE, DECIDE SUGLI STANZIAMENTI DELLE SOMME PROPOSTE A PREVENTIVO DAL PRESIDENTE PER I SINGOLI DIPARTIMENTI;
G) CONTROLLA L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PROPOSTO DAL PRESIDENTE ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.
STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA MAXILLO ODONTOSTOMATOLOGICA alla sua fondazione febbraio 2002
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
E' costituita un'associazione denominata "Società Italiana Maxillo Odontostomatologica" in forma abbreviata "S.I.M.O.". Essa è retta dal presente
statuto e dalle norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 - SEDE
Essa ha sede in Roma , Piazza Confienza numero 3.
ARTICOLO 3 - SCOPO
L'Associazione senza scopo di lucro ha per oggetto: l'incremento, la diffusione, la qualificazione odontostomatologica, nonchè la promozione dello
studio e della ricerca a detto settore, congressi, incontri, corsi di aggiornamento, riviste e pubblicazioni scientifiche, ECM (educazione medica continua)
la consulenza presso Enti ed ogni altra attività che possa, comunque, direttamente o indirettamente, interessare la branca maxillo odontostomatologica.
L'Associazione ha lo scopo di rendere noti al pubblico i suoi progressi tecnico-scientifici nel campo dell'odontoiatria e della chirurgia maxillo
odontostomatologica e altresì, ha lo scopo di reperire mezzi finanziari e attrezzature scientifiche da destinare alla realizzazione dei progetti di ricerca.
L'Associazione potrà aderire a Federazioni e ad altre associazioni aventi finalità analoghe.
L'Associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia
mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende sia pubbliche che private, delle organizzazioni
sindacali.
L'Associazione potrà in ogni caso compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.
ARTICOLO 4 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di
almeno due terzi dei votanti, tra cui la totalità dei soci fondatori.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione
dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra Associazione o di altra organizzazione di pubblica utilità, sentito
comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 5 - SOCI
I soci dell'Associazione possono essere:
a) fondatori - b) ordinari 1) relatori 2) auditori- c) affiliati - d) onorari.
Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo e che ne hanno favorito la prima organizzazione anche se non è stato loro
possibile sottoscrivere materialmente l'atto costitutivo per impedimento giustificato dall'Assemblea in qualsiasi momento.
Sono soci ordinari tutti coloro che il Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione, ammetterà a far parte dell'Ente e che verseranno la quota di
associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Si dividono in Soci ordinari relatori Euro 80 annue e in Soci ordinari auditori
Euro 50 annue.
Sono soci affiliati coloro che (Associazioni, Fondazioni, Persone giuridiche), sostenendo le iniziative dell'Ente, danno il contributo della propria
esperienza e della propria presenza nella società civile.
Sono soci onorari le personalità che si sono distinte per pubblico riconoscimento in attività culturali connesse agli scopi dell'Ente.
La qualifica di socio dà diritto a fruire dei servizi e vantaggi stabiliti dal Consiglio ed a fornire al progetto l'apporto delle proprie esperienze rofessionali
o imprenditoriali, a frequentare i locali sociali ed a partecipare alle Assemblee dei soci, se in regola con il versamento dei contributi alla data di
convocazione di ciascuna assemblea.
E' in ogni caso dovere dei soci non compiere azioni che possano essere ritenute disonorevoli o che possano costituire ostacolo al buon andamento
dell'Ente.
I soci hanno tutti uguali diritti.
ARTICOLO 6 - AMMISSIONI
Per essere ammesso a socio dell'Associazione l'aspirante dovrà
a) presentare domanda di ammissione al Consiglio;
b) essere di spiccata moralità
c) pagare la relativa quota di ammissione.
Il Consiglio deciderà insindacabilmente sulla domanda.
Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.
L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.
ARTICOLO 7 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; quando le dimissioni non siano state presentate
nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno;
b) per morosità a causa di ritardo superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali;
c) per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli oppure la cui condotta costituisca
ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
ARTICOLO 8 - ESERCIZIO
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 9 - ENTRATE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi di soci o terzi, pubblici e/o privati destinati a specifiche attività;
c) da tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione attraverso lo svolgimento delle sue attività;
d) dall'utile derivante dall'organizzazione delle sue attività che andrà reinvestito nelle attività istituzionali dell'Ente fino alla concorrenza del 90%; il 7%
andrà a riserve ordinarie ed il 3% a riserve straordinarie.
E' comunque fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
ARTICOLO 10 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci e terzi;
c) da contributi destinati al patrimonio che possono pervenire da enti pubblici e privati, da associazioni, fondazioni, in genere da persone fisiche e/o giuridiche.
ARTICOLO 11 - ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i vice Presidenti;
- il Segretario Amministrativo;
- i Segretari Scientifici;
- il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono gratuite; ai titolari spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico e salvo eventuale compenso deliberato
annualmente dal Consiglio direttivo. Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Presidente una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del
D.Lgs. n. 460/1997.
ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci; le deliberazioni da essa adottate in conformità allo statuto vincolano tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione: in caso di sua assenza o impedimento la
Presidenza spetterà al Vicepresidente ed in mancanza di entrambi da chi verrà designato dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea è valida quando l'avviso di convocazione sia stato affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo (anche diverso dalla sede legale) dell'adunanza nonchè la sede
dell'eventuale seconda convocazione che dovrà comunque avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci.
ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio L'Assemblea ordinaria è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio glielo richieda con delibera approvata dalla metà più uno dei suoi membri effettivi e unanime dei Soci fondatori
membri del Consiglio.
L'Assemblea:
a) approva il bilancio di esercizio e ne verifica la corrispondenza con il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo unitamente al programma di
attività dell'Ente;
b) approva il programma annuale di attività redatto dal Presidente e presentato all'Assemblea unitamente al bilancio preventivo entro 60 gg. dalla sua elezione;
c) procede alla elezione delle seguenti cariche sociali: il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Consiglio, il Segretario, il Collegio dei Revisori;
d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni di legge, o
sottoposti al suo esame dal Presidente.
L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci e con l'unanimità dei soci fondatori presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente nei casi previsti dalla Legge, quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e
motivata al medesimo Presidente almeno un terzo degli associati, i quali proporranno l'ordine del giorno.
Essa delibera sulle materie previste dalla Legge e specificamente sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche statutarie. Tali deliberazioni saranno
prese con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea e con l'unanimità dei Soci fondatori presenti.
ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA CONVOCAZIONE
Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno legalmente costituite in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei soci
fondatori e ordinari: in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
I soci possono delegare soltanto ad altri soci la propria rappresentanza.
ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il centro propulsore dell'attività dell'Associazione e ne redige il programma; presiede l'Assemblea ed il Consiglio.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Vicepresidente vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento. I Vice-presidenti affiancano il Presidente in quelle mansioni alle quali sono epressamente delegati.
Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO
Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, dei quali da uno a nove scelti tra i soci fondatori
proporzionalmente. Il Consiglio dura in carica per un periodo di venti anni. Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata
nell'atto costitutivo.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi
componenti.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti tra gli
intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 17 - IL CONSIGLIO - POTERI
Il Consiglio è investito di tutti i poteri di controllo e di spesa per l'esecuzione del programma di attività proposto dal Presidente ed approvato dall'Assemblea
dell'Associazione ed in particolare:
a) determina l'ammontare delle quote di iscrizione;
b) esamina e delibera sulle domande di ammissione, di dimissioni e di esclusione;
c) nomina i soci onorari su proposta del Presidente;
d) adotta provvedimenti disciplinari;
e) redige annualmente il bilancio preventivo e ne decide le singole voci di spesa che andranno a determinare il bilancio consuntivo; dopo la sua approvazione,
viene sottoposto al voto dell'Assemblea;
f) viene informato su tutte le questioni che riguardano l'attività dell'Associazione, decide sugli stanziamenti delle somme proposte a preventivo dal Presidente
per i singoli dipartimenti;
g) controlla l'esecuzione del programma triennale proposto dal Presidente ed approvato dall'Assemblea.
ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il segretario amministrativo viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente. Egli costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione. Il segretario è il
segretario di tutti gli organi dell'Associazione, cura la redazione di tutti gli atti ufficiali e ne cura la diffusione.
Il segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, onde consentirgli di garantire la
continuità negli atti anche successivamente alle scadenze degli organi e ai loro rinnovi.
ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i soci purché aventi i requisiti prescritti dalla legge. Essi durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione di uno dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio fino alla successiva Assemblea, che potrà
ratificare la nomina o provvedere alla sostituzione.
L'Associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione di tale collegio, quale arbitro amichevole compositore, la risoluzione di tutte le
controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese
dagli organi sociali competenti.
La competenza primaria del Collegio dei Revisori è l'esercizio del controllo previsto dalla Legge sulla tenuta dei conti dell'Ente, sul suo bilancio di esercizio sia
dal punto di vista civilistico che fiscale, nel rispetto delle norme comunitarie e del Diritto interno.
In caso di conflitto una apposita relazione verrà sottoposta al presidente, il quale valuterà l'opportunità del ricorso alla Corte di Giustizia.
ARTICOLO 20 - REGOLAMENTI
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento che verrà redatto dal Presidente o, su suo incarico, dal
Consiglio e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi
meccanici e in parte da me a mano su questi quattro fogli, dei quali occupa numero sedici pagine fin qui; ne ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano.
Giovanni Vicini Notaio in Roma